ELEZIONE PRESIDENTE FEDERALE

 
 

 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 1 Regolamento A.I.A. per le elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara e dei loro Supplenti alle Assemblee Federali, di cui allego il testo integrale, che sarà anche a disposizione di ogni associato sul sito web ufficiale, Ti informo che provvedo ad indire dette elezioni per il giorno 29 novembre 2004, dalle h. 15.00 alle h.20.00, in contemporanea presso tutte le 19 sedi dei Comitati Regionali A.I.A... La presente vale anche come comunicazione scritta ed invito all’esercizio del voto.
I Presidenti Sezionali e i Delegati Sezionali già eletti per l’Assemblea Generale del quadriennio 2004-2008 ed i Dirigenti Benemeriti che già hanno avuto diritto al voto alla stessa, a secondo della Sezione di appartenenza, dovranno recarsi al seggio, nell’orario sopra indicato, esclusivamente presso la sede del Comitato regionale al quale fanno riferimento territorialmente.
I Presidenti di Sezione sono tenuti ad affiggere nella bacheca copia della presente comunicazione e del Regolamento allegato con immediatezza anche al fine di consentire agli associati interessati, di presentare candidature nel rispetto dei termini e delle forme di cui al Regolamento citato.
Rammento a tutti gli aventi diritto al voto che potranno essere votati solo i candidati ammessi della propria macroregione di appartenenza, il cui elenco dovrà risultare affisso presso ciascun C.R.A. nella stanza dedicata al seggio elettorale e che in quella sede verrà loro consegnata la scheda da utilizzare per il voto, dove ciascun votante potrà indicare sino ad un massimo di sei candidati.
Ultimato lo scrutinio dalla Commissione Elettorale, procederò a proclamare i Delegati degli Ufficiali di gara eletti per li Assemblee Federali che saranno i primi tre candidati maggiormente votati per ciascuna delle tre macroregioni, nonché i Delegati Supplenti che saranno i secondi tre candidati maggiormente votati sempre per ciascuna macroregione.
Confido nella partecipazione di tutti a questo momento elettivo, così fortemente voluto dall’A.I.A.. Porgo i più cordiali saluti.

 

IL PRESIDENTE
Tullio Lanese

 

 

REGOLAMENTO A.I.A. PER IL QUADRIENNIO 2004-2008 PER LE ELEZIONI DEI DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA E DEI LORO SUPPLENTI ALLE ASSEMBLEE FEDERALI


Art. 1- Indizione e convocazione

Il Presidente dell’A.I.A. provvede ad indire le elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara e dei loro Supplenti per le Assemblee Federali, come previsto dall’art. 17 dello Statuto F.I.G.C., fissando il giorno e l’orario delle elezioni, unici su tutto il territorio nazionale. Tali elezioni si terranno presso le sedi dei 19 Comitati Regionali A.I.A.
Dell’indizione delle elezioni, l’A.IA. darà notizia con comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica e tramite il sito web ufficiale, ai componenti della Commissione Elettorale di cui all’art. 10 del Regolamento delle Assemblee Elettive dell’A.I.A., ai 19 Presidenti dei Comitati Regionali A.I.A., a tutti i Presidenti Sezionali ed ai Delegati Sezionali già eletti per il quadriennio olimpico 2004-2008 ed ai Dirigenti Benemeriti con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto a quello fissato per le votazioni.
I Presidenti Sezionali, ricevuta detta comunicazione, sono tenuti ad affiggerla nella bacheca unitamente al presente Regolamento, che sarà pubblicato sul sito web.

Art. 2- Delegati e Supplenti

Devono essere eletti complessivamente nove Delegati, tre per ciascuna delle macroregioni previste dall’art. 9, c. 5° del Regolamento delle Assemblee Elettive dell’A.I.A. che rappresentano gli Ufficiali di gara a tutte le Assemblee federali nel quadriennio 2004-2008.
Vengono pure eletti nove Supplenti, tre per ciascuna macroregione che sostituiscono i Delegati nel caso che questi ultimi, per qualsiasi ragione, non possano partecipare ad una o più Assemblee.

Art. 3- Presentazione delle candidature

Tutti gli associati che intendano candidarsi a Delegati degli Ufficiali di gara devono inviare la propria proposta di candidatura alla Commissione Elettorale presso la Segreteria dell’A.I.A. di Roma a mezzo fax o a mezzo lettera racc.ta A.R. che deve pervenire a pena di inammissibilità almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
La proposta di candidatura deve essere personalmente sottoscritta e deve contenere il nome completo, l’età anagrafica, l’anzianità associativa, la Sezione di appartenenza e la dichiarazione di possedere tutti i requisiti soggettivi per l’elezione alle cariche direttive centrali di cui all’art. 8 del Regolamento A.I.A.
La carica di Delegato degli Ufficiali di gara all’Assemblea Federale, oltre che incompatibile con altre cariche federali elettive ai sensi dell’art. 26 Statuto Federale, è anche incompatibile con le cariche elettive centrali dell’A.I.A. e con i ruoli di Responsabili o componenti degli Organi Tecnici Nazionali.
La Commissione Elettorale esamina tutte le proposte di candidatura pervenute nei termini e ne delibera la validità o meno almeno sette giorni prima di quello fissato per le elezioni. La stessa Commissione redige tre elenchi delle candidature ammesse, suddivisi per ciascuna delle tre macroregioni. La Segreteria dell’A.I.A. trasmette i tre elenchi, anche a mezzo fax, ai 19 Presidenti C.R.A. ed a tutti i Presidenti Sezionali secondo l’appartenenza territoriale, con l’invito ad affiggerlo nelle bacheche.
La Commissione Elettorale provvede nel contempo, tramite due suoi componenti, alla vidimazione delle schede da votare ed alla convalida dell’elenco degli aventi diritto al voto.
La Segreteria dell’A.I.A. trasmette ai 19 Presidenti C.R.A. le schede vidimate per l’espressione del voto.

Art. 4- Elettorato attivo

Hanno diritto al voto per l’elezione dei Delegati degli ufficiali di gara e dei loro Supplenti alle Assemblee Federali gli stessi associati che votano all’Assemblea Generale ai sensi dell’art. 7, c. 4° del Regolamento A.I.A.

Art. 5- Operazioni di voto

I Presidenti dei C.R.A. devono predisporre una stanza presso la loro sede, dotata di una sola urna e dei mezzi necessari per garantire la segretezza del voto. Nella stessa devono risultare affissi in modo visibile il presente Regolamento e l’elenco delle candidature ammesse per la macroregione di appartenenza territoriale.
Dall’orario di apertura e sino al termine delle operazioni, il Presidente del C.R.A. o suo delegato anche in via temporanea scelto tra i componenti del Comitato Regionale, devono essere presenti al seggio per garantire il regolare svolgimento della votazione.
L’avente diritto al voto viene identificato tramite esibizione della tessera personale o altro valido documento di identità o per conoscenza personale e viene invitato a sottoscrivere l’elenco degli aventi diritto al voto accanto al suo nominativo e poi gli è consegnata la scheda vidimata e la matita per l’espressione del voto.
Espletata la votazione, l’avente diritto al voto deve personalmente riporre la scheda piegata nell’urna.

Art. 6- Modalità di espressione del voto

Il voto viene espresso scrivendo sulla scheda, negli appositi spazi, i nominativi dei candidati, completi del nome proprio in caso di omonimia, scelti tra quelli dei candidati ammessi e risultanti dall’elenco territoriale di riferimento ed in numero non superiore a sei e cioé pari a quello dei Delegati e dei Supplenti per ciascuna macroregione.
Trova applicazione anche per queste elezioni il disposto dell’art. 14, commi 6° e 7°del Regolmento delle Assemblee Elettive dell’A.I.A.
Decorso il termine fissato per la votazione, il Presidente del C.R.A. apre l’urna e dopo aver contato le schede in essa contenute, verificata la corrispondenza tra queste e quanti hanno effettivamente votato, provvede ad inserirle senza scrutinio in apposita busta, unitamente all’elenco degli aventi diritto al voto sottoscritto, alle schede vidimate e non utilizzate. Il Presidente trasmette senza indugio il plico così formato alla Commissione Elettorale tramite la Segreteria A.I.A. ed è tenuto a redigere ed allegare anche una sua breve relazione sullo svolgimento delle operazioni di voto nel solo caso si sia verificata qualche anomalia.
I candidati ammessi e gli aventi diritto al voto che intendano presentare reclamo sullo svolgimento delle operazioni di voto sono tenuti, a pena di inammissibilità, a consegnarlo per iscritto al Presidente del C.R.A. prima della chiusura delle operazioni di voto ed in tal caso lo stesso è trasmesso alla Commissione Elettorale unitamente a tutta l’altra documentazione.

Art. 7- Lo scrutinio

La Commissione Elettorale, avuta notizia dalla Segreteria A.I.A. della ricezione di tutti i plichi, provvede prima a deliberare in unica istanza gli eventuali reclami sulle operazioni di voto, avvalendosi di tutti i poteri d’indagine. Nel caso di accoglimento può ordinare la ripetizione delle operazioni di voto invalide, sospendendo lo scrutinio.
Provvede poi allo spoglio di tutte le schede votate suddivise per le tre macroregioni ed alla verifica di tutto il restante materiale pervenuto, redigendo per ciascuna macroregione, una graduatoria determinata dai voti conseguiti dai singoli candidati.
Alle operazioni di scrutinio, fissate con avviso di almeno tre giorni sul sito web ufficiale, possono partecipare i candidati ai quali è consentito proporre reclamo scritto alla Commissione Elettorale sulle sole operazioni di spoglio entro la chiusura delle stesse.
Quest’ultima decide poi in unica istanza gli eventuali reclami sullo scrutinio e provvede alle eventuale rettifica degli elenchi.
La Commissione Elettorale consegna alla Segreteria A.I.A. tutte le schede ed il materiale pervenuto, per la sua conservazione nel successivo quadriennio e consegna al Presidente dell’A.I.A. le tre graduatorie.
Di tutte le operazioni della Commissione Elettorale è redatto un apposito verbale che viene sottoscritto dai componenti presenti.

Art. 8- Proclamazione dei Delegati e Supplenti eletti

Il Presidente dell’A.I.A. proclama eletti Delegati degli Ufficiali di gara per l’Assemblea Federale i primi tre candidati risultanti dalle tre distinte graduatorie.
Il Presidente dell’A.I.A. proclama eletti delegati supplenti i tre candidati che seguono immediatamente in graduatoria i primi tre.
In caso di parità di voti, sempre nella medesima macroregione, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità in ambito A.I.A. e in caso di ulteriore parità con maggiore età anagrafica.
I Delegati degli Ufficiali di gara così eletti devono partecipare alle Assemblee Federali. In caso di assenza ingiustificata a due Assemblee Federali, il Presidente dell’A.I.A. li dichiara decaduti e provvede alla loro sostituzione con il Delegato supplente della stessa macroregione che ha riportato il maggior numero di voti validi.
Ciascun Delegato degli Ufficiali di gara eletto è tenuto a segnalare alla Segreteria dell’A.I.A. con un anticipo di almeno cinque giorni ogni suo impedimento temporaneo alla partecipazione alle Assemblee Federali ed in tal caso il Presidente dell’A.I.A. avvertirà il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero dei voti validi in detta macroregione per consentirgli di prenderne parte.
Lo stesso obbligo di segnalazione incombe in caso di impedimento definitivo o di dimissioni dall’incarico o di sopravvenuta causa di incompatibilità. In tal caso il Presidente dell’A.I.A. provvede alla sua sostituzione definitiva con il Delegato Supplente che ha riportato il maggior numero dei voti validi in detta macroregione, proclamando al ruolo di Supplente quello successivo per scorrimento nella graduatoria.
I Delegati degli Ufficiali di gara, anche Supplenti, possono essere invitati a partecipare ai Comitati Nazionali e ai Consigli Centrali che abbiano all’ordine del giorno gli argomenti delle Assemblee Federali.
La Segreteria dell’A.I.A. provvede a comunicare a quella della F.I.G.C. i Delegati ed i Supplenti eletti.

 

 
 
 
 
 

Realizzato da Andrea Pace