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Ai sensi
dell’art. 17 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 1 Regolamento
A.I.A. per le elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara
e dei loro Supplenti alle Assemblee Federali, di cui allego
il testo integrale, che sarà anche a disposizione di
ogni associato sul sito web ufficiale, Ti informo che provvedo
ad indire dette elezioni per il giorno 29 novembre 2004, dalle
h. 15.00 alle h.20.00, in contemporanea presso tutte le 19 sedi
dei Comitati Regionali A.I.A... La presente vale anche come
comunicazione scritta ed invito all’esercizio del voto.
I Presidenti Sezionali e i Delegati Sezionali già eletti
per l’Assemblea Generale del quadriennio 2004-2008 ed i Dirigenti
Benemeriti che già hanno avuto diritto al voto alla stessa,
a secondo della Sezione di appartenenza, dovranno recarsi al
seggio, nell’orario sopra indicato, esclusivamente presso la
sede del Comitato regionale al quale fanno riferimento territorialmente.
I Presidenti di Sezione sono tenuti ad affiggere nella bacheca
copia della presente comunicazione e del Regolamento allegato
con immediatezza anche al fine di consentire agli associati
interessati, di presentare candidature nel rispetto dei termini
e delle forme di cui al Regolamento citato.
Rammento a tutti gli aventi diritto al voto che potranno essere
votati solo i candidati ammessi della propria macroregione di
appartenenza, il cui elenco dovrà risultare affisso presso
ciascun C.R.A. nella stanza dedicata al seggio elettorale e
che in quella sede verrà loro consegnata la scheda da
utilizzare per il voto, dove ciascun votante potrà indicare
sino ad un massimo di sei candidati.
Ultimato lo scrutinio dalla Commissione Elettorale, procederò
a proclamare i Delegati degli Ufficiali di gara eletti per li
Assemblee Federali che saranno i primi tre candidati maggiormente
votati per ciascuna delle tre macroregioni, nonché i
Delegati Supplenti che saranno i secondi tre candidati maggiormente
votati sempre per ciascuna macroregione.
Confido nella partecipazione di tutti a questo momento elettivo,
così fortemente voluto dall’A.I.A.. Porgo i più
cordiali saluti.
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REGOLAMENTO
A.I.A. PER IL QUADRIENNIO 2004-2008 PER LE ELEZIONI DEI DELEGATI
DEGLI UFFICIALI DI GARA E DEI LORO SUPPLENTI ALLE ASSEMBLEE
FEDERALI
Art. 1- Indizione e convocazione
Il Presidente dell’A.I.A. provvede ad indire le elezioni
dei Delegati degli Ufficiali di gara e dei loro Supplenti per
le Assemblee Federali, come previsto dall’art. 17 dello Statuto
F.I.G.C., fissando il giorno e l’orario delle elezioni, unici
su tutto il territorio nazionale. Tali elezioni si terranno
presso le sedi dei 19 Comitati Regionali A.I.A.
Dell’indizione delle elezioni, l’A.IA. darà notizia con
comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica
e tramite il sito web ufficiale, ai componenti della Commissione
Elettorale di cui all’art. 10 del Regolamento delle Assemblee
Elettive dell’A.I.A., ai 19 Presidenti dei Comitati Regionali
A.I.A., a tutti i Presidenti Sezionali ed ai Delegati Sezionali
già eletti per il quadriennio olimpico 2004-2008 ed ai
Dirigenti Benemeriti con un preavviso di almeno quindici giorni
rispetto a quello fissato per le votazioni.
I Presidenti Sezionali, ricevuta detta comunicazione, sono tenuti
ad affiggerla nella bacheca unitamente al presente Regolamento,
che sarà pubblicato sul sito web.
Art. 2- Delegati e Supplenti
Devono essere eletti complessivamente nove Delegati, tre per
ciascuna delle macroregioni previste dall’art. 9, c. 5°
del Regolamento delle Assemblee Elettive dell’A.I.A. che rappresentano
gli Ufficiali di gara a tutte le Assemblee federali nel quadriennio
2004-2008.
Vengono pure eletti nove Supplenti, tre per ciascuna macroregione
che sostituiscono i Delegati nel caso che questi ultimi, per
qualsiasi ragione, non possano partecipare ad una o più
Assemblee.
Art.
3- Presentazione delle candidature
Tutti gli associati che intendano candidarsi a Delegati degli
Ufficiali di gara devono inviare la propria proposta di candidatura
alla Commissione Elettorale presso la Segreteria dell’A.I.A.
di Roma a mezzo fax o a mezzo lettera racc.ta A.R. che deve
pervenire a pena di inammissibilità almeno dieci giorni
prima della data fissata per le elezioni.
La proposta di candidatura deve essere personalmente sottoscritta
e deve contenere il nome completo, l’età anagrafica,
l’anzianità associativa, la Sezione di appartenenza e
la dichiarazione di possedere tutti i requisiti soggettivi per
l’elezione alle cariche direttive centrali di cui all’art. 8
del Regolamento A.I.A.
La carica di Delegato degli Ufficiali di gara all’Assemblea
Federale, oltre che incompatibile con altre cariche federali
elettive ai sensi dell’art. 26 Statuto Federale, è anche
incompatibile con le cariche elettive centrali dell’A.I.A. e
con i ruoli di Responsabili o componenti degli Organi Tecnici
Nazionali.
La Commissione Elettorale esamina tutte le proposte di candidatura
pervenute nei termini e ne delibera la validità o meno
almeno sette giorni prima di quello fissato per le elezioni.
La stessa Commissione redige tre elenchi delle candidature ammesse,
suddivisi per ciascuna delle tre macroregioni. La Segreteria
dell’A.I.A. trasmette i tre elenchi, anche a mezzo fax, ai 19
Presidenti C.R.A. ed a tutti i Presidenti Sezionali secondo
l’appartenenza territoriale, con l’invito ad affiggerlo nelle
bacheche.
La Commissione Elettorale provvede nel contempo, tramite due
suoi componenti, alla vidimazione delle schede da votare ed
alla convalida dell’elenco degli aventi diritto al voto.
La Segreteria dell’A.I.A. trasmette ai 19 Presidenti C.R.A.
le schede vidimate per l’espressione del voto.
Art.
4- Elettorato attivo
Hanno diritto al voto per l’elezione dei Delegati degli ufficiali
di gara e dei loro Supplenti alle Assemblee Federali gli stessi
associati che votano all’Assemblea Generale ai sensi dell’art.
7, c. 4° del Regolamento A.I.A.
Art. 5- Operazioni
di voto
I Presidenti
dei C.R.A. devono predisporre una stanza presso la loro sede,
dotata di una sola urna e dei mezzi necessari per garantire
la segretezza del voto. Nella stessa devono risultare affissi
in modo visibile il presente Regolamento e l’elenco delle candidature
ammesse per la macroregione di appartenenza territoriale.
Dall’orario di apertura e sino al termine delle operazioni,
il Presidente del C.R.A. o suo delegato anche in via temporanea
scelto tra i componenti del Comitato Regionale, devono essere
presenti al seggio per garantire il regolare svolgimento della
votazione.
L’avente diritto al voto viene identificato tramite esibizione
della tessera personale o altro valido documento di identità
o per conoscenza personale e viene invitato a sottoscrivere
l’elenco degli aventi diritto al voto accanto al suo nominativo
e poi gli è consegnata la scheda vidimata e la matita
per l’espressione del voto.
Espletata la votazione, l’avente diritto al voto deve personalmente
riporre la scheda piegata nell’urna.
Art.
6- Modalità di espressione del voto
Il voto viene espresso scrivendo sulla scheda, negli appositi
spazi, i nominativi dei candidati, completi del nome proprio
in caso di omonimia, scelti tra quelli dei candidati ammessi
e risultanti dall’elenco territoriale di riferimento ed in numero
non superiore a sei e cioé pari a quello dei Delegati
e dei Supplenti per ciascuna macroregione.
Trova applicazione anche per queste elezioni il disposto dell’art.
14, commi 6° e 7°del Regolmento delle Assemblee Elettive
dell’A.I.A.
Decorso il termine fissato per la votazione, il Presidente del
C.R.A. apre l’urna e dopo aver contato le schede in essa contenute,
verificata la corrispondenza tra queste e quanti hanno effettivamente
votato, provvede ad inserirle senza scrutinio in apposita busta,
unitamente all’elenco degli aventi diritto al voto sottoscritto,
alle schede vidimate e non utilizzate. Il Presidente trasmette
senza indugio il plico così formato alla Commissione
Elettorale tramite la Segreteria A.I.A. ed è tenuto a
redigere ed allegare anche una sua breve relazione sullo svolgimento
delle operazioni di voto nel solo caso si sia verificata qualche
anomalia.
I candidati ammessi e gli aventi diritto al voto che intendano
presentare reclamo sullo svolgimento delle operazioni di voto
sono tenuti, a pena di inammissibilità, a consegnarlo
per iscritto al Presidente del C.R.A. prima della chiusura delle
operazioni di voto ed in tal caso lo stesso è trasmesso
alla Commissione Elettorale unitamente a tutta l’altra documentazione.
Art. 7- Lo scrutinio
La
Commissione Elettorale, avuta notizia dalla Segreteria A.I.A.
della ricezione di tutti i plichi, provvede prima a deliberare
in unica istanza gli eventuali reclami sulle operazioni di voto,
avvalendosi di tutti i poteri d’indagine. Nel caso di accoglimento
può ordinare la ripetizione delle operazioni di voto
invalide, sospendendo lo scrutinio.
Provvede poi allo spoglio di tutte le schede votate suddivise
per le tre macroregioni ed alla verifica di tutto il restante
materiale pervenuto, redigendo per ciascuna macroregione, una
graduatoria determinata dai voti conseguiti dai singoli candidati.
Alle operazioni di scrutinio, fissate con avviso di almeno tre
giorni sul sito web ufficiale, possono partecipare i candidati
ai quali è consentito proporre reclamo scritto alla Commissione
Elettorale sulle sole operazioni di spoglio entro la chiusura
delle stesse.
Quest’ultima decide poi in unica istanza gli eventuali reclami
sullo scrutinio e provvede alle eventuale rettifica degli elenchi.
La Commissione Elettorale consegna alla Segreteria A.I.A. tutte
le schede ed il materiale pervenuto, per la sua conservazione
nel successivo quadriennio e consegna al Presidente dell’A.I.A.
le tre graduatorie.
Di tutte le operazioni della Commissione Elettorale è
redatto un apposito verbale che viene sottoscritto dai componenti
presenti.
Art.
8- Proclamazione dei Delegati e Supplenti eletti
Il Presidente dell’A.I.A. proclama eletti Delegati degli Ufficiali
di gara per l’Assemblea Federale i primi tre candidati risultanti
dalle tre distinte graduatorie.
Il Presidente dell’A.I.A. proclama eletti delegati supplenti
i tre candidati che seguono immediatamente in graduatoria i
primi tre.
In caso di parità di voti, sempre nella medesima macroregione,
risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità
in ambito A.I.A. e in caso di ulteriore parità con maggiore
età anagrafica.
I Delegati degli Ufficiali di gara così eletti devono
partecipare alle Assemblee Federali. In caso di assenza ingiustificata
a due Assemblee Federali, il Presidente dell’A.I.A. li dichiara
decaduti e provvede alla loro sostituzione con il Delegato supplente
della stessa macroregione che ha riportato il maggior numero
di voti validi.
Ciascun Delegato degli Ufficiali di gara eletto è tenuto
a segnalare alla Segreteria dell’A.I.A. con un anticipo di almeno
cinque giorni ogni suo impedimento temporaneo alla partecipazione
alle Assemblee Federali ed in tal caso il Presidente dell’A.I.A.
avvertirà il Delegato supplente che ha riportato il maggior
numero dei voti validi in detta macroregione per consentirgli
di prenderne parte.
Lo stesso obbligo di segnalazione incombe in caso di impedimento
definitivo o di dimissioni dall’incarico o di sopravvenuta causa
di incompatibilità. In tal caso il Presidente dell’A.I.A.
provvede alla sua sostituzione definitiva con il Delegato Supplente
che ha riportato il maggior numero dei voti validi in detta
macroregione, proclamando al ruolo di Supplente quello successivo
per scorrimento nella graduatoria.
I Delegati degli Ufficiali di gara, anche Supplenti, possono
essere invitati a partecipare ai Comitati Nazionali e ai Consigli
Centrali che abbiano all’ordine del giorno gli argomenti delle
Assemblee Federali.
La Segreteria dell’A.I.A. provvede a comunicare a quella della
F.I.G.C. i Delegati ed i Supplenti eletti.
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